Verifica Metrica Periodica - Bilance Mongelli--Bilance Mongelli...tradizione dal 1842 a Bari
Il titolare di strumenti con funzione di misura legale;
La “funzione di misura legale” è la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali; (art. 2, punto1, comma a del D.M. 93/2017)
E' effettuata da un Organismo entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ossia un laboratorio accreditato (Accredia) e certificato (attraverso Scia) presso Unioncamere.
Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente tutte le informazioni relative al titolare dello strumento, allo strumento stesso, compreso verifiche eseguite, riparazioni e controlli casuali.
è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;
La verifica periodica degli strumenti per pesare deve essere richiesta dal Titolare dello strumento:
- almeno 5 giorni prima della scadenza della precedente;
- entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione con rimozione di sigilli.
Le periodicità (durata) della Verifica Metrica Periodica per:
- gli strumenti di pesatura a funzionamento non automatico è di "3 ANNI";
- per strumenti a funzionamento automatico di tipo Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno; altre tipologie di strumenti: 2 anni ;
- mentre per le masse/pesi campioni è di 4 anni.
1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica:
a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento e' in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;
b) mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
c) curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.
La verificazione periodica prevede (All. III, DM. 93/2017):
a) un controllo visivo, al fine di verificare l'integrità etichette, iscrizioni, sigilli o di altri elementi di protezione;
b) controllo Libretto Metrologico;
c) prove:
- prova di accuratezza del dispositivo di zero qualora questo non sia elettronico.
- prova di accuratezza del dispositivo di tara qualora questo non sia di tipo elettronico;
- prova della ripetibilità su due livelli di carico;
- prova di decentramento;
- prove di mobilita' o di sensibilità;
- prove per la determinazione degli errori massimi tollerati fino alla portata massima con carico ascendente e carico discendente.
Uno strumento riparato con la rottura dei sigilli legali deve essere ripresentato a verificazione periodica a cura del titolare dello strumento dopo che il riparatore avrà chiuso lo strumento con i propri sigilli e riportato sul libretto metrologico la riparazione eseguita. Il titolare potrà usare lo strumento riparato sin da subito con l'obbligo entro 10 giorni di richiedere la nuova verifica metrica periodica.